2008:CATTOLICI E LIBERALI PERCHE'?

Nel ‘900, molti liberali europei si sono trovati spesso in conflitto con la Chiesa. L’Italia e la Francia si sono costituiti proprio come Stati-nazione con una lotta (anticlericalismo) nei confronti della Chiesa cattolica. Ora, i tempi sono maturi per superare quel razionalismo chiuso e per aprire il liberalismo al messaggio Cristiano. A tal fine, non occorre che il liberale sia credente (la fede si gioca in un incontro personale con Dio), ma consapevole che sulla cultura Cristiana si è fondata l'Europa.
In passato il progressivo rinnegamento di queste radici ha consegnato il "vecchio continente" nelle mani di regimi liberticidi e sanguinari (comunismo e nazi-fascismo). Oggi il pericolo si chiama laicismo e fondamentalismo! Ecco le ragioni del nuovo progetto liberale: credenti e non credenti insieme per assicurare a Lesina, in Italia, in Europa.. un alba di libertà!

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lunedì 17 novembre 2008

Delitto di aiuto al suicidio per chi "spegne" Eluana Englaro

A dirlo, in una intervista rilasciata a Il Foglio il 16 luglio scorso è niente meno che il Padre del Diritto italiano: Giuliano Vassalli, fine giurista, ci spiega che nel diritto vigente non si trova una qualunque base per la decisione della Cassazione.
"Nessuna legge permette che, su volontà del paziente, gli sia tolta la vita"
Il grande penalista Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costituzionale, già deputato e poi senatore socialista, tre volte ministro della Giustizia, commenta con il Foglio gli ultimi sviluppi - del caso Eluana Englaro: "Siamo di fronte a uno di quei problemi - dice Vassalli - per i quali ognuno sta cercando una soluzione secondo le proprie vedute ideologiche, morali, religiose o non religiose.
Io non voglio entrare nel merito di questi aspetti, ma solo della questione strettamente giuridica, di diritto positivo. E secondo il diritto positivo vigente italiano io non trovo una base per la decisione della suprema Corte di Cassazione".
Quella decisione, come si ricorderà, è alla base del provvedimento esecutivo con il quale la Corte d'appello civile di Milano ha autorizzato pochi giorni fa il padre di Eluana a interrompere la nutrizione e l'idratazione della ragazza attraverso un sondino.
Prosegue Vassalli: "Nutro il massimo rispetto nei confronti del giudice che ha firmato quella sentenza, la dottoressa Maria Gabriella Luccioli, la quale si era laureata con me in Diritto penale a Roma, ed è stata la prima donna magistrato. Ma non trovo né nella decisione della Corte di Cassazione, né nel decreto esecutivo della Corte civile d'appello di Milano - Vassalli scandisce con forza le parole - non trovo, ripeto, la base giuridica rispetto al diritto vigente. Il quale contempla ancora, all'articolo 580 del Codice penale, il delitto di aiuto al suicidio, in qualsiasi modo possa essere dato. Questo vale anche se fosssero vere le interpretazioni sulla volontà dellla persona di non voler vivere in certe condizioni".
L'ordinamento potrà un giorno cambiare, dice ancora Vassalli, "cosi come è cambiato in tanti paesi, ma oggi come oggi i nostri punti di riferimento sono chiarissimi: c'è il diritto costituzionale alla vita, non espressamente menzionato tra i diritti umani nella Costituzione italiana ma che si può ricavare da una serie di disposizioni (come il divieto della pena di morte e quanto a esso si ricollega), ed è ricompreso nel quadro dei diritti umani generalmente riconosciuti.
E' tale nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, dove è menzionato proprio come 'diritto alla vita'. E c'è: il nostro codice penale. Il quale prevede, all'articolo 580, l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, anche se consumato attraverso forme omissive, mentre non è incriminato il tentato suicidio, come accadeva nel medioevo. Il divieto di aiuto al suicidio è inoltre rinforzato dall'articolo 579, che riguarda l'omicidio del consenziente". Fattispecie giuridica che "serve solo, se c'è il consenso pieno a farsi dare la morte, a trasformare l'omicidio volontario in un delitto meno grave ma comunque grave. Allora non so - prosegueVassalli - da quali principi del diritto vigente si possano trarre decisioni simili a quelle riguardanti il caso Englaro. Le si può forse trarre da principi umanitari e ideali, ma non in base al diritto vigente".
Non c'è nemmeno bisogno di considerare, dice Vassalli, la fondatezza del giudizio di altri, in assenza di disposizioni scritte, sulla volontà della persona, "perché se pure quelle disposizioni esistessero,avrebbero comunque bisogno di essere inquadrate in una legge che permette una simile cosa.
Ma oggi nessuna legge permette che, su volontà del paziente, gli venga tolta la vita. Si dirà che sono articoli del codice Rocco. Bene, cambiateli. Ma finché non accade, il diritto vigente è quello. Sento parlare di continuo del fatto che sarà risolutivo il testamento biologico.
Ma di per sé il testamento biologico non risolve proprio niente, esso dovrebbe essere elemento di
una legge che disciplini la materia per intero. Il Parlamento affronti, se vuole, la questione. Altrimenti le vie extralegali non sono ammissibili. Io almeno non ne vedo la praticabilità".
Così conclude il presidente emerito della Corte costituzionale: "Ogni giorno sentiamo invocare la certezza del diritto, il principio di legalità, ma al dunque, di fronte a certi casi tragici, vogliamo aggirare quella certezza. Le leggi scritte esistono: possiamo discutere da punti di vista sentimentali, ideali, di principio. Ma dal punto di vista del diritto positivo non ci sono equivoci possibili. Non posso far altro che ribadire la mia impotenza a trovare un fondamento giuridico positivo a favore di quelle decisioni giudiziarie".












































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